lunedì 2 marzo 2009
domenica 11 gennaio 2009
Nuovi codici tributo per l'adesione ai PVC
Nella risoluzione 482/E l'Agenzia delle entrate ha sono riportati i codici tributo da utilizzare per il pagamento delle somme dovute a seguito di adesione ai Processi Verbali di Constatazione.
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giovedì 23 ottobre 2008
Se le erogazioni liberali ai dipendenti sono assimilabili ai fringe benefit
Con l’articolo 2 comma 6 del decreto legge 93 del 2008, è stato soppresso il comma 2 lettera b) dell’art. 51 del TUIR che prevedeva la non imponibilità (l’esclusione quindi dalla base imponibile) fra gli altri di tutte le erogazioni liberali riconosciute dal datore di lavoro “alla generalità o a categorie di dipendenti” in occasione di festività o ricorrenze.
L’agevolazione era limitata a € 258,23, nel senso che, per importi fino al limite appena citato, le suddette liberalità erano escluse dalla base imponibile, gli importi eccedenti invece (e solo gli importi eccedenti) venivano tassati come reddito da lavoro dipendente.
Dunque con l’abrogazione di cui sopra è venuta meno la possibilità di esentare da tassazione i “regali” che il datore di lavoro fa in occasione di festività o ricorrenze alla totalità dei dipendenti o a categorie di essi. Con la circolare 59/E l’Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro hanno chiarito che le liberalità in commento (concesse ad esempio in occasione del Natale), possono usufruire, ai fini della esenzione da tassazione, del comma 3 dello stesso art. 51, laddove si afferma che sono esclusi da tassazione (“non concorre a formare il reddito”) il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, se di valore inferiore allo stesso limite di cui sopra, cioè € 258.23.
La stessa circolare precisa che tale agevolazione sussiste laddove le liberalità siano erogate in natura (“sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi”).
Con una accortezza però. Se infatti con la disposizione abrogata (il comma 2 lettera b dell’art. 51), era escluso dalla tassazione l’importo di 258,23 euro ed era tassata solo l’eccedenza rispetto allo stesso (se il valore delle liberalità riconosciuta a ciascun dipendente fosse stata ad esempio di 300, concorreva a formare la base imponibile solo l’importo di € 41,77 per dipendente) ora, secondo quanto stabilisce lo stesso comma 3 dell’art. 51, se la liberalità eccede l’importo di € 258.23, l’intero suo valore concorrerà a formare la base imponibile e sarà dunque tassato (rimanendo all’esempio precedente, l’intero importo di 300 euro sarebbe considerato reddito di lavoro dipendente ed andrebbe dunque a formare la base imponibile).
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lunedì 16 giugno 2008
Al collaboratore dell'azienda familiare nessuna assegnazione di quote
Una operazione di riorganizzazione aziendale, nella quale due imprese individuali vengono conferite in una Srl di nuova costituzione, è stata ritenuta ammissibile, da parte dell'Agenzia delle Entrate, all'agevolazione prevista dai commi dal 242 al 249 della Legge Finanziaria per il 2007 (c.d. bonus aggregazioni) (Ris.: 233/E).
Queste norme in particolare, prevedono che, in caso di conferimento di azienda (effettuato ai sensi dell'art. 176 Tuir) i maggiori valori attribuiti all'avviamento ed ai beni strumentali (materiali ed immateriali), a determinate condizioni, sono riconosciuti ai fini fiscali, per un ammontare non superiore a 5.000 euro.
La norma ammette all'agevolazione tutte le operazioni effettuate negli anni 2007 e 2008.
Le condizioni per l'ammissibilità all'agevolazione riguardano il periodo di operatività delle imprese (devono svolgere effettivamente attività commerciale da almeno due anni). Le imprese interessate dall'operazione non devono far parte del medesimo gruppo societario, non devono essere interessate da rapporti di partecipazione (e perfino i titolari delle aziende che si aggregano non devono essere legati da rapporti di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado).
Condizioni quelle sopra riportate, che devono sussistere al momento in cui l'operazione ha luogo e nei due precedenti anni. L'ammissibilità all'agevolazione è subordinata inoltre alla presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle Entrate (ai sensi dell'art. 11 della Legge 212/2000, c.d. statuto dei diritti del contribuente).
Altre condizioni prevedono inoltre che, nei quattro periodi di imposta successivi all'operazione, la società risultante dall'agregazione non possa porre in essere ulteriori operazioni straordinarie (quali di fusioni, conferimenti) e che inoltre non possa vendere i beni oggetto della rivalutazione, pena la decadenza dall'agevolazione, ciò che comporterebbe la riliquidazione delle imposte, dovute sul maggior reddito determinato non considerando i maggiori valori attribuiti ai beni rivalutati.
Essendo poi, una delle due aziende oggetto di conferimento, costituita come azienda familiare, altro quesito posto all'Agenza delle Entrate ha riguardato la possibilità di assegnare al coniuge, collaboratore dell'azienda stessa, quote di partecipazione al capitale della Srl costituenda, istanza alla quale l'Agenzia ha dato parere sfavorevole, non potendo essere considerato, il collaboratore dell'azienda familiare, socio della stessa e quindi beneficiario dell'assegnazione di quote.
Sebbene infatti il trattamento fiscale del reddito delle aziende familiari sia inserito nell'art. 5 del Tuir rubricato come "redditi prodotti in forma associata", ciò non vuol assolutamente dire che questa particolare categoria di imprese sia assimilata in tutto e per tutto alle organizzazioni societarie ("non significa che nel caso di impresa familiare si tratta di reddito prodotto in forma associata") ma semplicemente che il trattamento fiscale loro riservato, nella tassazione del reddito prodotto annualmente, è assimilato a quello delle società di persone e dunque tassato per trasparenza in capo ai singoli componenti, con attribuzione ai singoli soci (nel caso delle società di persone) oppure ai singoli componenti il nucleo familiare appartenenti all'impresa familiare, indipendentemente dalla percezione o meno del reddito stesso.
L'assimilazione dunque è solo ai fini del trattamento del reddito prodotto e non intende equiparare il reddito prodotto dall'impresa familiare a quello prodotto dalle organizzazioni societarie.
venerdì 13 giugno 2008
Le pronunce dell'Agenzia: la scissione non consente la prosecuzione della procedura dell'Iva di gruppo
Il DM 13 dicembre 1979, nel disciplinare l'applicazione dell'Iva di gruppo pone una condizione alla quale attenersi per accedere a questa particolare modalità di liquidazione e pagamento del tributo.
Stabilisce infatti il comma 1 dell'articolo 2 del predetto DM che il vincolo del controllo (necessario per poter avvalersi della procedura), deve sussistere "....fin dall'inizio dell'anno solare precedente" (la stessa norma fissa inoltre un parametro per la definizione del controllo, stabilendo che "...si considerano controllate soltanto le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le sui azioni o quote sono possedute per una percentuale superiore al 50% del loro capitale..." e che a tal fine non si considerano le azioni prive del diritto di voto).
Norma palesemente anti elusiva questa, per impedire che un soggetto possa transitare temporaneamente all'interno di un gruppo, con l'unica finalità di sfruttare qualche beneficio fiscale connesso alla particolare procedura. Principio ribadito da alcune pronunce dell'Agenzia delle Entrate (vedi ad esempio la risoluzione 132/e del 14 giugno 2007).
Basandosi su tale principio, ribadito anche dalla Cassazione (che, con sentenza del 9 marzo 2007 ha specificato che il requisito temporale fissato dall'art. 2 del DM in commento rappresenta un criterio necessario a rappresentare l'esistenza di stretti vincoli fra i soggetti coinvolti nel rapporto di controllo, e non meramente strumentale, volto quindi esclusivamente a trarne benefici di natura fiscale), l'Agenzia delle Entrate, con risoluzione 232/E del 6 giugno 2008 ha respinto l'istanza di una holding pura di subentrare nella procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo, ereditata da un'altra società (holding mista), in seguito ad una operazione di scissione parziale.
L'operazione sottoposta al vaglio dell'Agenzia in particolare prevedeva appunto una scissione parziale da parte di una società esercente attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti alimentari, a favore una holding pura neo costituita (società istante). Operazione per mezzo della quale alla holding venivano conferite le partecipazioni in alcune (5) società precedentemente controllate dalla scissa.
La holding, nell'istanza presentata all'Agenzia, invocava il principio di continuità sancito sia da norme civilistiche che fiscali, in forza del quale la società beneficiaria della scissione subentra in tutti i rapporti giuridici soggettivi precedentemente imputabili alla scissa, ivi compresi gli "obblighi procedurali relativi all'iva di gruppo".
In seguito a questa operazione però è venuto meno proprio il requisito dell'esistenza del controllo sin dall'inizio dell'anno solare precedente (l'operazione ha avuto luogo il 18 dicembre 2007 con effetti civilistici e fiscali dal 1 gennaio 2008) e tanto è bastato all'Agenzia per respingere la richiesta della società istante di accedere al regime Iva di gruppo.
Opportunità, quella di trasferire anche la procedura della liquidazione Iva di gruppo, concessa in altri casi di operazioni straordinarie o comunque di riorganizzazione di gruppi societari, dove comunque non veniva modificato l'assetto del gruppo.
Ad esempio l'Agenzia (con risoluzione 132/E) ha consentito la prosecuzione dell'applicazione della particolare procedura dell'Iva di gruppo nel caso di costituzione di una nuova società e conferimento ad essa di un ramo d'azienda, dove nella sostanza il controllo rimaneva saldo nelle mani della conferente. Nel caso della scissione infatti le partecipazioni finiscono nelle mani dei soci della scissa, mentre nel caso del conferimento esse vanno alla società conferente. Circostanza che ha fatto ritenere all'Agenzia che l'assetto del gruppo non risultava sostanzialmente modificato, a differenza della scissione prospettata con la quale invece un soggetto di nuova costituzione diventa il nuovo soggetto controllante del gruppo societario mentre la società scissa esce dalla catena del controllo.
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